IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5952 del 14 ottobre 1991; Decreta: di aggiungere all'art. 9 del regolamento di eseuzione alla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 15 aprile 1988, n. 10, il seguente comma 8: "(8) Si considerano minime unita' colturali agli effetti dell'applicazionedegli articoli 7 e 8 del presente regolamento, i masi chiusi aventi una estensione minima di 2 ettari di terreno effettivamente coltivato a vigneto o frutteto o rispettivamente di 4 ettari di terreno effettivamente coltivato come arativo o prato. Se sorgono dubbi in merito alla natura o estensione della coltivazione, la decisione spetta alla giunta provinciale". Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 6 novembre 1991 DURNWALDER