IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista la deliberazione della giunta provinciale  n.  5952  del  14
ottobre 1991;
 
                              Decreta:
 
di  aggiungere  all'art.  9  del  regolamento di eseuzione alla legge
provinciale 17 luglio 1987, n. 14, di cui al decreto  del  Presidente
della giunta provinciale 15 aprile 1988, n. 10, il seguente comma 8:
   "(8)   Si   considerano   minime  unita'  colturali  agli  effetti
dell'applicazionedegli articoli 7 e 8  del  presente  regolamento,  i
masi  chiusi  aventi  una  estensione  minima  di 2 ettari di terreno
effettivamente coltivato a vigneto o frutteto o rispettivamente di  4
ettari  di  terreno effettivamente coltivato come arativo o prato. Se
sorgono dubbi in merito alla natura o estensione della  coltivazione,
la decisione spetta alla giunta provinciale".
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Bolzano, 6 novembre 1991
 
                             DURNWALDER